Interessante sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto l'origine professionale di un mesotelioma pleurico inizialmente respinto dall'INAIL.
La causa è stata promossa dall'INCA di Reggio Emilia, con la collaborazione del Medico legale e dell'Avvocato convenzionati.
Il caso riguarda un autotrasportatore che, dagli anni '80 fino al pensionamento, ha lavorato nel trasporto di materiali edili contenenti amianto. Oltre alla guida del mezzo, partecipava direttamente anche alle operazioni di carico, scarico, movimentazione e fissaggio di lastre e altri manufatti in cemento-amianto.
L'INAIL aveva respinto la domanda sostenendo che non fosse stata dimostrata un'esposizione professionale sufficiente e che la malattia fosse riconducibile, invece, a un'esposizione familiare, poiché la madre del lavoratore aveva operato in un'azienda produttrice di manufatti in cemento-amianto.
Il Tribunale aveva accolto la domanda degli eredi e la Corte d'Appello ha confermato integralmente quella decisione, respingendo tutti i motivi di impugnazione proposti dall'INAIL.
Al di là dell'esito favorevole, questa sentenza contiene alcuni spunti di particolare interesse:
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la Corte richiama un principio fondamentale: il mesotelioma è una malattia tabellata e, una volta dimostrato che il lavoratore ha svolto una lavorazione concretamente idonea a esporlo alle fibre di amianto, opera la presunzione legale di origine professionale. Spetta quindi all'INAIL fornire una prova idonea a superare tale presunzione;
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non è la qualifica professionale a fare la differenza, ma la ricostruzione concreta delle mansioni svolte. La Corte valorizza il fatto che il lavoratore non si limitasse a trasportare il materiale, ma partecipasse alle fasi di carico, scarico, movimentazione e fissaggio dei manufatti, attività nelle quali poteva verificarsi la dispersione di fibre di amianto;
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l'anamnesi lavorativa dettagliata (ovvero la ricostruzione della storia lavorativa) è determinante. La ricostruzione precisa delle modalità di lavoro, supportata da testimonianze, documentazione e parere CONTARP, ha consentito di dimostrare l'effettiva esposizione professionale;
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l'eventuale esposizione extralavorativa non esclude automaticamente quella professionale. La Corte richiama il principio dell'equivalenza delle cause, affermando che entrambe possono aver contribuito all'insorgenza della malattia e che l'INAIL non ha dimostrato che la sola esposizione familiare fosse sufficiente a provocare il mesotelioma;
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nelle malattie da amianto è fondamentale ricostruire l'intera storia espositiva. La Corte riconosce valore all'intero periodo di esposizione, dagli anni '80 fino al pensionamento, in coerenza con i tempi di latenza del mesotelioma.
Questa pronuncia dimostra come nei casi di mesotelioma, e più in generale nelle malattie professionali, la qualità dell'anamnesi lavorativa può essere determinante quanto la diagnosi stessa.
Ricostruire con precisione cosa faceva concretamente il lavoratore e in quali condizioni, può fare la differenza nel dimostrare l'origine professionale della patologia.