La sentenza del Tribunale di Bologna - sez. Lavoro - n.1056/2025 riconosce che il decesso di un lavoratore, pur avvenuto per suicidio, è stato causato o concausato dalla malattia professionale da cui era affetto, cioè il mesotelioma pleurico maligno. Di conseguenza, condanna INAIL a corrispondere agli eredi la rendita ai superstiti e l’assegno funerario previsti dall’art. 85 del d.P.R. 1124/1965.
La causa riguardava il diniego di INAIL alla domanda di rendita ai superstiti e di assegno funerario, motivato dall’idea che il suicidio avesse interrotto il nesso causale tra malattia professionale e morte.
Il ricorrente (figlio del lavoratore) sosteneva invece che la diagnosi di mesotelioma avesse provocato un grave decadimento fisico e psichico, fino a rendere intollerabile la prosecuzione della vita e a determinare il gesto suicidario.
Il giudice ha accolto la ricostruzione del ricorrente e valorizzato la documentazione medica, la dichiarazione dello psicologo che aveva seguito il paziente e le testimonianze dei familiari e conoscenti.
Da questi elementi è emerso che il paziente, prima della diagnosi, era stato un uomo attivo e vitale, mentre dopo la diagnosi di mesotelioma aveva subito un rapido crollo psicofisico, accompagnato da dolore severo, allucinazioni, depressione e pensieri di auto-soppressione.
La sentenza richiama espressamente il principio della causalità umana, secondo cui un evento va attribuito a una condotta o a un antecedente causale quando non intervenga una causa sopravvenuta eccezionale, atipica e autonoma, tale da spezzare la sequenza causale. Il principio della causalità umana serve a dire che non basta trovare una sequenza di fatti per attribuire un evento a una causa: bisogna capire se, nel mezzo, sia intervenuto qualcosa di anomalo, eccezionale e imprevedibile capace di spezzare il collegamento causale.
In altre parole, se un fatto iniziale mette in moto una serie di conseguenze normalmente prevedibili, quel fatto resta causa dell’evento finale; se invece compare un evento del tutto eccezionale, autonomo e non prevedibile, allora quel nuovo evento può interrompere il nesso causale.
Nel caso della sentenza, il giudice ha ritenuto che il suicidio non fosse un fatto “estraneo” rispetto alla malattia, ma una conseguenza della grave sofferenza fisica e psichica provocata dal mesotelioma. Per questo ha considerato la malattia professionale come causa, o almeno concausa, della morte.
Applicando questo criterio, il Tribunale ritiene che il mesotelioma abbia avuto un ruolo causale, quantomeno concausale, nella morte del lavoratore.
Per questo condanna INAIL a pagare al figlio, iure hereditatis, la rendita spettante al coniuge superstite dal giorno successivo al decesso fino alla morte della vedova, oltre all’assegno funerario e alle spese di lite.
Il punto centrale della sentenza, dunque, è che il suicidio, in sé, non esclude automaticamente il diritto alle prestazioni INAIL: occorre verificare se sia stato un atto davvero autonomo oppure la conseguenza della malattia professionale. Il giudice ha concluso per la seconda ipotesi, facendo prevalere una lettura sostanziale del nesso causale, coerente con la causalità umana e con la tutela dei superstiti prevista dalla normativa assicurativa.