Lavori all'aperto sotto il sole o in un ambiente chiuso e soffocante senza aria condizionata?
Devi sapere che lavorare ad alte temperature è un serio pericolo per la tua salute. E che la legge è dalla tua parte.
Se ti senti male a causa del caldo mentre stai lavorando, c'è una cosa fondamentale che devi sapere: non si tratta di un semplice malore. È un infortunio sul lavoro.
Il colpo di calore è riconosciuto a tutti gli effetti come infortunio sul lavoro. Può verificarsi sia all'aperto, sotto il sole diretto, sia in ambienti chiusi privi di climatizzazione.
I sintomi principali a cui prestare attenzione sono:
vertigini
crampi muscolari
mal di testa
debolezza
aumento della temperatura corporea
Se compaiono questi sintomi, è fondamentale recarsi immediatamente al pronto soccorso e segnalare che l'episodio è avvenuto durante l'attività lavorativa.
Questo passaggio è essenziale per il riconoscimento dell'infortunio.
La legge è dalla tua parte
Il Decreto Legislativo 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare in modo rigoroso il rischio microclimatico di ogni postazione di lavoro e ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio da calore al livello più basso possibile.
Se ritieni che questi obblighi non vengano rispettati, puoi rivolgerti al delegato sindacale o all'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) della tua azienda.
Il Patronato INCA CGIL è presente su tutto il territorio nazionale con:
operatrici e operatori esperti in infortuni sul lavoro
medici convenzionati e legali
supporto completo nella richiesta di riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL
Hai dubbi? Hai già avuto un malore sul lavoro? Vuoi capire come migliorare la tua condizione? Non aspettare. Vieni in CGIL e chiedi alla delegata o al delegato sindacale oppure all'RLS.
Con la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, l’INAIL fornisce un quadro completo e aggiornato della copertura assicurativa per studenti e personale del sistema scolastico e formativo, incluse le attività di formazione scuola-lavoro (ex PCTO).
La Circolare recepisce una serie di interventi normativi succedutisi tra gli anni 2023–2025 che hanno reso strutturale, a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, l’estensione della tutela assicurativa INAIL per:
studenti
docenti
personale scolastico e accademico
nell’ambito delle attività di insegnamento e apprendimento.
Fino all’anno scolastico/accademico 2022/2023, la copertura INAIL era limitata esclusivamente alle attività tecnico-scientifiche, alle esercitazioni pratiche, all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. Con la nuova disciplina, questa restrizione è stata definitivamente superata: la tutela assicurativa ora copre tutte le attività didattiche, non solo quelle a rischio specifico.
Un capitolo fondamentale della circolare riguarda la FORMAZIONE SCUOLA LAVORO e, in particolare, l’ INFORTUNIO IN ITINERE DEGLI STUDENTI.
La nuova norma chiarisce che la tutela INAIL si applica non solo agli infortuni avvenuti nel tragitto scuola-luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche a quelli verificatisi nel tragitto abitazione (o domicilio) - luogo della pratica lavorativa.
L’INAIL precisa che questa disposizione ha valore di interpretazione autentica ed è retroattiva. Di conseguenza, la copertura assicurativa per il tragitto casa-lavoro è riconosciuta anche per gli infortuni avvenuti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le sedi territoriali INAIL procederanno quindi al riesame delle domande precedentemente respinte, comprese quelle già definite negativamente, purché rientranti nel termine di prescrizione triennale.
LA TUTELA ASSICURATIVA
Conclusa la fase sperimentale durata due anni, dal 2025/2026 la protezione INAIL opera per qualsiasi evento lesivo che si verifichi:
nei luoghi di studio e nelle loro pertinenze
durante tutte le attività didattiche
I DESTINATARI DELLA TUTELA
Personale scolastico e accademico
La norma ha previsto l’obbligo assicurativo, oltre a quelli già previsti dal Testo Unico infortuni, di tutto il personale dedito all’attività d’insegnamento, inclusi il personale scolastico, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori, gli assegnisti e gli istruttori.
Sono quindi assicurati anche i professori e i ricercatori (compresi quelli con contratto a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, precedentemente esclusi per i rischi non legati alle attività pratiche o tecnico-scientifiche.
L’INAIL, riguardo al personale accademico, precisa che rientrano nella tutela Inail anche le attività di docenza svolte sulla base di contratti di lavoro subordinato (come contratti e incarichi di ricerca).
La copertura assicurativa comprende tutte le attività d’insegnamento con tutela per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non direttamente collegati al rischio specifico dell’attività svolta, incluso l’infortunio in itinere e con il solo limite del rischio elettivo (ossia quel comportamento volontario e arbitrario della persona che subisce l’infortunio).
Saranno quindi ammessi a tutela gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi nei luoghi delle attività didattiche e laboratoriali e nelle loro pertinenze, nonché durante tutte le attività interne ed esterne (come viaggi d’istruzione, uscite didattiche, visite e missioni), senza limiti di orario, purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, incluse le attività complementari e accessorie all’insegnamento.
Alunni e studenti
Per quanto riguarda gli alunni e gli studenti, la copertura assicurativa si applica a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia all’università, includendo il sistema nazionale d’istruzione e formazione, le scuole non paritarie, la formazione terziaria professionalizzante e la formazione superiore.
Anche per loro, sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi quali per esempio le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi d’integrazione della preparazione di indirizzo nonché i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.
Per alunni e studenti non è prevista l’indennità per inabilità temporanea assoluta, poiché questa ha natura sostitutiva della retribuzione (salvo il caso di studenti-lavoratori). Sono invece garantite le prestazioni sanitarie durante il periodo di inabilità temporanea e le cure anche successive alla guarigione clinica, se necessarie al pieno recupero dell’integrità psico-fisica.
Grazie al patrocinio dell’INCA CGIL di Bologna, con la prima domanda presentata è stato riconosciuto il nesso causale tra l’attività lavorativa e la rizoartrosi in una lavoratrice 59enne impiegata nel settore delle pulizie dal 1991.
La lavoratrice svolgeva mansioni di pulizia presso uffici, condomini e capannoni, occupandosi anche delle sgrossature e ricoprendo il ruolo di caposquadra.
Pur avendo un contratto di 35 ore settimanali, la lavoratrice effettuava mediamente 70-80 ore di straordinario al mese, con un’intensa e costante ripetitività dei movimenti.
Queste condizioni di lavoro hanno verosimilmente contribuito non solo all’insorgenza della rizoartrosi, ma anche allo sviluppo di altre patologie correlate, tra cui epitrocleite, tendinopatia della cuffia dei rotatori, sindrome del tunnel carpale e bulging discale.
Il caso rappresenta un importante riconoscimento per le lavoratrici e i lavoratori del settore, spesso esposti a ritmi e carichi di lavoro gravosi che possono incidere significativamente sulla salute muscolo-scheletrica.
Il caso rappresenta anche un’occasione di riflessione sull’importanza della prevenzione e del riconoscimento delle malattie professionali nelle attività di pulizia, ambiti in cui è fondamentale garantire adeguate tutele per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
Se pensi di avere problemi di salute causati dal tuo lavoro, in caso di infortunio o malattia professionale vieni al Patronato Inca e potrai ottenere il riconoscimento delle TUE tutele ---> Sedi INCA CGIL in Emilia-Romagna
Il 31 gennaio 2026 scade il termine per il rinnovo della polizza e il versamento del premio annuale dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
La tutela assicurativa INAIL e' riconosciuta dalla polizza assicurativa contro gli infortuni domestici a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.
E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:
ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
non è legato da vincoli di subordinazione
presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
L’ambito domestico coincide con l’abitazione dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato.
Il rinnovo per gli iscritti avviene tramite avviso PagoPA inviato da INAIL; le nuove iscrizioni sono effettuabili online tramite SPID/CIE/CNS.
Il versamento va effettuato entro il 31 gennaio 2026. Per i pagamenti effettuati dopo tale data l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Il premio assicurativo annuale è pari a € 24,00, da saldare in un'unica soluzione.
Ancora un importante riconoscimento ottenuto grazie all’intervento del Patronato Inca di Bologna.
Il Tribunale di Bologna ha accertato l’origine professionale del mesotelioma pleurico in una lavoratrice, impiegata amministrativa presso uno zuccherificio, riconoscendo il nesso causale con l’esposizione ad amianto.
La lavoratrice, ha prestato la propria attività dal 1964 al 1973 presso uno zuccherificio della provincia di Bologna e dal 1974 al 1992 presso un’altra ditta, venendo esposta sia in via diretta che indiretta al rischio amianto, utilizzato in entrambe le aziende.
In seguito alla diagnosi di mesotelioma pleurico maligno, nel 2021, viene presentata domanda di riconoscimento di malattia professionale, respinta dall’INAIL per mancanza di nesso causale tra patologia denunciata ed attività lavorativa svolta. Viene poi presentato ricorso.
Nel corso dell’udienza, viene testimoniato che la lavoratrice nello svolgere le proprie mansioni ha frequentato anche locali di lavoro nei quali erano presenti materiali contenenti amianto.
Viene richiesta successivamente una perizia medico-legale che ha accertato che la patologia riscontrata dalla lavoratrice ha avuto origine professionale ed ha provocato un danno biologico pari al 60%.
Pertanto, da questa importante sentenza, si evince che: "In tema di malattie professionali da amianto, il mesotelioma pleurico deve ritenersi di eziologia lavorativa anche quando l’esposizione sia stata di entità bassa o occasionale, purché riconducibile alle condizioni ambientali di lavoro e compatibile con i tempi di latenza, trattandosi di patologia non dose-dipendente; ne consegue che anche l’esposizione indiretta può integrare il nesso causale con l’attività lavorativa.”