Con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023 l'Inail fornisce chiarimenti sugli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo.
"Gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali (RLST) e di sito produttivo (RLSSP), di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, che occorrono agli stessi nell’esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa Inail".
Scarica qui il testo ---> CIRCOLARE INAIL N.23 DEL 1 GIUGNO 2023
La Cassazione civile, Sez. Lavoro del 28 febbraio 2023 n. 6008, ha riconosciuto il risarcimento del danno per infarto causato da superlavoro.
IL TRIBUNALE DI MILANO, CON SENTENZA DELL' 8 MARZO 2023, CONDANNA L'INAIL A RISARCIRE GLI EREDI DI UNA LAVORATRICE DECEDUTA PER COVID.
Con la circolare n. 14 del 4 aprile 2023, l’INAIL illustra le nuove misure contenute nella legge di bilancio 2023. In particolare si tratta della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta in favore dei soggetti affetti da una patologia asbesto-correlata o dei loro superstiti e della una tantum per i malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi.
A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, è previsto un aumento percentuale della prestazione aggiuntiva della rendita, che passa dal 15% al 17%, riconoscendolo anche ai titolari di rendita ai superstiti dei lavoratori deceduti per esposizione all'amianto. Il beneficio è accreditato a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente agli arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2023, senza bisogno di presentare alcuna istanza.
Sempre a partire dal 1° gennaio, inoltre, aumenterà da 10mila a 15 mila l'una tantum in favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto, oppure per esposizione ambientale.
La prestazione di importo fisso, a differenza di quella aggiuntiva, viene corrisposta solo su domanda, che, a pena di decadenza, deve essere presentata entro tre anni dalla data della prima diagnosi della malattia (ricavabile dalla documentazione sanitaria).
Questo comporta che:
• il diritto degli eredi si estingue se il de cuius o gli eredi stessi non hanno presentato l’stanza rigorosamente entro tre anni dalla data della prima diagnosi di mesotelioma non professionale
• qualora la richiesta sia stata presentata dal malato entro il triennio e il decesso avvenuto in data successiva, gli eredi potranno far valere il diritto, sempre su domanda, entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni4.
• Se il decesso è avvenuto in data antecedente alla prima diagnosi, gli eredi devono presentare istanza per la prestazione una tantum rispettando rigorosamente il termine triennale decorrente sempre dalla data di accertamento della prima diagnosi di mesotelioma non professionale.
Nella stessa circolare, l’Istituto precisa inoltre che la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta erogata per una patologia asbesto-correlata. Tuttavia, viene evidenziato dall’INAIL nella circolare, può beneficiare della prestazione una tantum l’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstiti, nel caso sia egli stesso malato di mesotelioma non professionale (esposizione familiare o ambientale) o anche nel caso in cui sia erede di un malato di mesotelioma non professionale.
La continua esposizione per i casellanti di autostrada ad idrocarburi e ad amianto può causare una malattia professionale.


