RLSCon la circolare n. 23 del 1° giugno 2023  l'Inail fornisce chiarimenti sugli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo.

"Gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali (RLST) e di sito produttivo (RLSSP), di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, che occorrono agli stessi nell’esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegatisono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa Inail".

Scarica qui il testo ---> CIRCOLARE INAIL N.23 DEL 1 GIUGNO 2023

DANNO BIOLOGICO CAUSALa Cassazione civile, Sez. Lavoro del 28 febbraio 2023 n. 6008, ha riconosciuto il risarcimento del danno per infarto causato da superlavoro.

Nella fattispecie, un dirigente medico di primo livello in ortopedia e traumatologia, dipendente dell' ASL, convenne in giudizio l’azienda datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all’infarto del miocardio subito a causa del sottodimensionamento dell’organico che l’aveva costretto per molti anni a intollerabili ritmi e turni di lavoro.
 
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda, escludendo la responsabilità dell’ASL, tenuto conto che essa non aveva il potere di aumentare l’organico e di assumere altri ortopedici, né di rifiutare ricoveri e prestazioni ai pazienti.
 
Il medico propose appello contro la sentenza del tribunale, che venne respinto dalla Corte d’Appello.
 
Contro la sentenza d’appello venne riproposto ricorso articolato in cinque motivi, e venne accolto e riconosciuto il danno.
COVID ESENZIONE TICKET ANTEPRIMAIL TRIBUNALE DI MILANO, CON SENTENZA DELL' 8 MARZO 2023, CONDANNA L'INAIL A RISARCIRE GLI EREDI DI UNA LAVORATRICE DECEDUTA PER COVID.
 
La lavoratrice, che  svolgeva mansioni di front-office ovvero era addetta anche ad attività allo sportello a contatto con il pubblico, aveva accusato i sintomi da Covid-19 proprio ad inizio pandemia per poi morire poche settimane dopo.
 
Il CTU incaricato dal Giudice di capire il nesso causale della malattia, individuando l'inizio di marzo 2020 come periodo di probabile insorgenza della patologia, ha escluso che la lavoratrice potesse esser stata contagiata in ambito familiare, essendo stata la prima a manifestare i sintomi.
 
Inoltre ha ritenuto che il fatto di lavorare in ambiente chiuso, a poca distanza tra colleghi e pubblico, costituisce una situazione idonea alla trasmissione del virus, soprattutto se non viene indossata la mascherina.
 
In seguito a questo ragionamento, il CTU ha evidenziato che "pur non essendo possibile fissare il momento preciso del contagio, si può utilizzare il criterio probabilistico per ritenere che lo stesso sia avvenuto nell'ambiente di lavoro" anche in assenza di prove certe.
 
Pertanto, il Tribunale di Milano, con la sentenza, ha fatte proprie queste considerazioni, coerenti con gli indirizzi amministrativi dell'INAIL.
 
Viene evidenziata, a tale riguardo, la circolare  INAIL 13/2020, con la quale viene affermato che "la presunzione semplice di origine professionale del contagio riconosciuta in favore degli operatori sanitari non esaurisce il perimetro della tutela assicurativa offerta dall'ente".
Infatti sussiste una condizione di "elevato rischio di contagio" anche per altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico come: addetti front office, cassa, vendite e banconisti, personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto e pulizia. 
Anche per tali professioni, deve valere la presunzione semplice di origine lavorativa del contagio.
 
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale di Milano ha condannato l'INAIL al pagamento agli eredi della lavoratrice della rendita ai superstiti prevista dall'articolo 85 del Dpr 1124/1965.
 

AMIANTOCon la circolare n. 14 del 4 aprile 2023, l’INAIL illustra le nuove misure contenute nella legge di bilancio 2023. In particolare si tratta della prestazione aggiuntiva alla rendita diretta in favore dei soggetti affetti da una patologia asbesto-correlata o dei loro superstiti e della una tantum per i malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi.

A partire dal 1° gennaio 2023, infatti, è previsto un aumento percentuale della prestazione aggiuntiva della rendita, che passa dal 15% al 17%, riconoscendolo anche ai titolari di rendita ai superstiti dei lavoratori deceduti per esposizione all'amianto. Il beneficio è accreditato a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente agli arretrati di gennaio, febbraio e marzo 2023, senza bisogno di presentare alcuna istanza. 

Sempre a partire dal 1° gennaio, inoltre, aumenterà da 10mila a 15 mila l'una tantum in favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto, oppure per esposizione ambientale.

La prestazione di importo fisso, a differenza di quella aggiuntiva, viene corrisposta solo su domanda, che, a pena di decadenza, deve essere presentata entro tre anni dalla data della prima diagnosi della malattia (ricavabile dalla documentazione sanitaria). 

Questo comporta che:

• il diritto degli eredi si estingue se il de cuius o gli eredi stessi non hanno presentato l’stanza rigorosamente entro tre anni dalla data della prima diagnosi di mesotelioma non professionale 

• qualora la richiesta sia stata presentata dal malato entro il triennio e il decesso avvenuto in data successiva, gli eredi potranno far valere il diritto, sempre su domanda, entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni4. 

• Se il decesso è avvenuto in data antecedente alla prima diagnosi, gli eredi devono presentare istanza per la prestazione una tantum rispettando rigorosamente il termine triennale decorrente sempre dalla data di accertamento della prima diagnosi di mesotelioma non professionale.

Nella stessa circolare, l’Istituto precisa inoltre che la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta erogata per una patologia asbesto-correlata. Tuttavia, viene evidenziato dall’INAIL nella circolare, può beneficiare della prestazione una tantum l’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstiti, nel caso sia egli stesso malato di mesotelioma non professionale (esposizione familiare o ambientale) o anche nel caso in cui sia erede di un malato di mesotelioma non professionale.

MALATTIA PROFESSIONALE SENTENZE La continua esposizione per i casellanti di autostrada ad idrocarburi e ad amianto può causare una malattia professionale.
 
E' avvenuto di recente il riconoscimento di malattia professionale per NEOPLASIA POLMONARE in casellante di autostrada, ottenuto grazie alla tutela del Patronato Inca di Reggio Emilia.
 
Il lavoratore è stato esposto per piu' di 20 anni ad idrocarburi aromatici e ad asbesto "significativamente superiore a quello della popolazione - Inail" dal 1981 al 2001.