Con la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, l’INAIL fornisce un quadro completo e aggiornato della copertura assicurativa per studenti e personale del sistema scolastico e formativo, incluse le attività di formazione scuola-lavoro (ex PCTO).
La Circolare recepisce una serie di interventi normativi succedutisi tra gli anni 2023–2025 che hanno reso strutturale, a partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, l’estensione della tutela assicurativa INAIL per:
- studenti
- docenti
- personale scolastico e accademico
nell’ambito delle attività di insegnamento e apprendimento.
Fino all’anno scolastico/accademico 2022/2023, la copertura INAIL era limitata esclusivamente alle attività tecnico-scientifiche, alle esercitazioni pratiche, all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche. Con la nuova disciplina, questa restrizione è stata definitivamente superata: la tutela assicurativa ora copre tutte le attività didattiche, non solo quelle a rischio specifico.
Un capitolo fondamentale della circolare riguarda la FORMAZIONE SCUOLA LAVORO e, in particolare, l’ INFORTUNIO IN ITINERE DEGLI STUDENTI.
La nuova norma chiarisce che la tutela INAIL si applica non solo agli infortuni avvenuti nel tragitto scuola-luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche a quelli verificatisi nel tragitto abitazione (o domicilio) - luogo della pratica lavorativa.
L’INAIL precisa che questa disposizione ha valore di interpretazione autentica ed è retroattiva. Di conseguenza, la copertura assicurativa per il tragitto casa-lavoro è riconosciuta anche per gli infortuni avvenuti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Le sedi territoriali INAIL procederanno quindi al riesame delle domande precedentemente respinte, comprese quelle già definite negativamente, purché rientranti nel termine di prescrizione triennale.
LA TUTELA ASSICURATIVA
Conclusa la fase sperimentale durata due anni, dal 2025/2026 la protezione INAIL opera per qualsiasi evento lesivo che si verifichi:
- nei luoghi di studio e nelle loro pertinenze
- durante tutte le attività didattiche
I DESTINATARI DELLA TUTELA
Personale scolastico e accademico
La norma ha previsto l’obbligo assicurativo, oltre a quelli già previsti dal Testo Unico infortuni, di tutto il personale dedito all’attività d’insegnamento, inclusi il personale scolastico, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli esperti esterni, gli assistenti, i ricercatori, gli assegnisti e gli istruttori.
Sono quindi assicurati anche i professori e i ricercatori (compresi quelli con contratto a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, precedentemente esclusi per i rischi non legati alle attività pratiche o tecnico-scientifiche.
L’INAIL, riguardo al personale accademico, precisa che rientrano nella tutela Inail anche le attività di docenza svolte sulla base di contratti di lavoro subordinato (come contratti e incarichi di ricerca).
La copertura assicurativa comprende tutte le attività d’insegnamento con tutela per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non direttamente collegati al rischio specifico dell’attività svolta, incluso l’infortunio in itinere e con il solo limite del rischio elettivo (ossia quel comportamento volontario e arbitrario della persona che subisce l’infortunio).
Saranno quindi ammessi a tutela gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi nei luoghi delle attività didattiche e laboratoriali e nelle loro pertinenze, nonché durante tutte le attività interne ed esterne (come viaggi d’istruzione, uscite didattiche, visite e missioni), senza limiti di orario, purché organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, incluse le attività complementari e accessorie all’insegnamento.
Alunni e studenti
Per quanto riguarda gli alunni e gli studenti, la copertura assicurativa si applica a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia all’università, includendo il sistema nazionale d’istruzione e formazione, le scuole non paritarie, la formazione terziaria professionalizzante e la formazione superiore.
Anche per loro, sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi quali per esempio le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi d’integrazione della preparazione di indirizzo nonché i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.
Per alunni e studenti non è prevista l’indennità per inabilità temporanea assoluta, poiché questa ha natura sostitutiva della retribuzione (salvo il caso di studenti-lavoratori). Sono invece garantite le prestazioni sanitarie durante il periodo di inabilità temporanea e le cure anche successive alla guarigione clinica, se necessarie al pieno recupero dell’integrità psico-fisica.
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