I lavoratori sono tutelati per infortunio anche durante la sospensione dell'attività lavorativa per pause, riposi e permessi. Sia nel caso svolgano la propria attività presso la sede di lavoro sia in modalità smart working.
Il tribunale di Milano, riprendendo l'ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione, ha condannato l'Inail ad indennizzare l'infortunio di una lavoratrice dipendente pubblica che, nel settembre 2020, svolgeva la prestazione di lavoro in modalità agile dalla propria abitazione; come concordato con la ditta, aveva richiesto un permesso per andare a prendere la figlia a scuola. Nel tragitto da casa alla scuola, la lavoratrice cadeva rovinosamente a terra provocandosi una distorsione al piede.
Attivata regolamente la denuncia di infortunio, veniva poi respinta dall'Inail per rischio generico in quanto, secondo l'Istituto, "gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta attività all'esterno dei locali aziendali...sono tutelati se causati da un rischio connesso all'attività lavorativa" e "la fruizione di un permesso per motivi personali interrompe di per sè il nesso rispetto all'attività lavorativa" richiamando così la circolare 48/2017.
La sentenza del Tribunale si basa su 3 principi importanti:
1) Il riconoscimento dell'infortunio in itinere in smart-working;
2) Durante i permessi e le pause accordate da norme e contrattazione collettiva, i lavoratori godono delle medesime tutele che sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro. E' da considerarsi infortunio in itinere anche nell'ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali;
3) La sospensione dell'attività lavorativa (in questo caso andare a prendere la figlia a scuola) si ricollega all'adempimento dei doveri genitoriali.