COVID ESENZIONE TICKET ANTEPRIMAIL TRIBUNALE DI MILANO, CON SENTENZA DELL' 8 MARZO 2023, CONDANNA L'INAIL A RISARCIRE GLI EREDI DI UNA LAVORATRICE DECEDUTA PER COVID.
 
La lavoratrice, che  svolgeva mansioni di front-office ovvero era addetta anche ad attività allo sportello a contatto con il pubblico, aveva accusato i sintomi da Covid-19 proprio ad inizio pandemia per poi morire poche settimane dopo.
 
Il CTU incaricato dal Giudice di capire il nesso causale della malattia, individuando l'inizio di marzo 2020 come periodo di probabile insorgenza della patologia, ha escluso che la lavoratrice potesse esser stata contagiata in ambito familiare, essendo stata la prima a manifestare i sintomi.
 
Inoltre ha ritenuto che il fatto di lavorare in ambiente chiuso, a poca distanza tra colleghi e pubblico, costituisce una situazione idonea alla trasmissione del virus, soprattutto se non viene indossata la mascherina.
 
In seguito a questo ragionamento, il CTU ha evidenziato che "pur non essendo possibile fissare il momento preciso del contagio, si può utilizzare il criterio probabilistico per ritenere che lo stesso sia avvenuto nell'ambiente di lavoro" anche in assenza di prove certe.
 
Pertanto, il Tribunale di Milano, con la sentenza, ha fatte proprie queste considerazioni, coerenti con gli indirizzi amministrativi dell'INAIL.
 
Viene evidenziata, a tale riguardo, la circolare  INAIL 13/2020, con la quale viene affermato che "la presunzione semplice di origine professionale del contagio riconosciuta in favore degli operatori sanitari non esaurisce il perimetro della tutela assicurativa offerta dall'ente".
Infatti sussiste una condizione di "elevato rischio di contagio" anche per altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico come: addetti front office, cassa, vendite e banconisti, personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto e pulizia. 
Anche per tali professioni, deve valere la presunzione semplice di origine lavorativa del contagio.
 
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale di Milano ha condannato l'INAIL al pagamento agli eredi della lavoratrice della rendita ai superstiti prevista dall'articolo 85 del Dpr 1124/1965.