Da Lunedì 30 settembre 2024, riparte "I DIRITTI IN DIRETTA", la trasmissione di Telereggio, condotta e curata da Cinzia Scagliarini in collaborazione con INCA CGIL di Reggio Emilia che da anni informa e aggiorna i telespettatori sulle novità previdenziali, assistenziali, sindacali e fiscali.
#incavince !
Il patronato Inca Cgil di Parma ha patrocinato un ricorso contro l’Inps per gli effetti paradossali di una interpretazione normativa.
Un lavoratore infatti, licenziato dopo numerosi anni di lavoro, si è visto riconoscere una Naspi della durata massima di due anni. L’aver poi accettato un’occupazione a termine ha avuto l’effetto paradossale di ridurgli la protezione sociale, contraendo la durata della successiva disoccupazione di più di tre mesi nonostante avesse lavorato e versato contributi per un periodo maggiore.
A quel punto il Patronato Inca Cgil ha prima contestato la modalità di calcolo dell’Inps (che nel quadriennio di riferimento non tiene conto di precedenti periodi di disoccupazione maturati e non goduti) e poi ha sostenuto il ricorso giudiziale tramite legali convenzionati.
La sentenza del Tribunale di Parma ha quindi riconosciuto il diritto oltre alla nuova disoccupazione maturata a seguito del nuovo contratto a termine anche di tutti i giorni residui di disoccupazione non goduta.
Nell’esprimere soddisfazione per questo pronunciamento che riporta giustizia nel calcolo della disoccupazione (Naspi) per i lavoratori dipendenti, auspichiamo che l’Inps, che non è ricorsa in appello, celermente adegui le sue procedure al fine di evitare il trascinarsi del possibile contenzioso.
L’esito di contenziosi come questo fa emergere un lavoro quotidiano del Patronato Inca e delle strutture della CGIL, che affiancano migliaia di lavoratrici e lavoratori a Parma, con verifiche quotidiane in merito al diritto alla disoccupazione, alla durata e agli importi delle prestazioni e con interventi e comunicazioni all’Inps per ripristinare prestazioni sospese o decadute per i più svariati motivi.
#incavince
Il tribunale di Parma, accogliendo le ragioni di un ricorso patrocinato dall’Avvocato Federica Cerri, consulente legale di Inca Cgil Parma, ha riconosciuto ad un’assistita extracomunitaria in possesso di permesso soggiorno di durata annuale il diritto a percepire l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè).
La signora, cittadina di origine nigeriana, dopo aver presentato nel 2019 domanda all’INPS per ottenere l’assegno di natalità in seguito alla nascita di due figli, rispettivamente nell’anno 2017 e nell’anno 2018, ebbe riscontro negativo da parte dell’Istituto.
La motivazione fu la mancanza di valido titolo di soggiorno, in quanto la ricorrente al momento della domanda possedeva un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con durata complessiva di 12 mesi, titolo non rientrante tra i permessi validi ai sensi delle norme in tema di assegno di natalità. Infatti, qualora il richiedente sia un genitore cittadino extracomunitario, la normativa di riferimento prevede come requisito soggettivo, la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (o lo status di rifugiato).
Sulla base della citata normativa, il cittadino comunitario può beneficiare dell’assegno di natalità indipendentemente dalla durata del suo soggiorno nello stato italiano, mentre all’extra-comunitario è richiesto, necessariamente, il possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: e’ evidenziata quindi un’evidente ed insanabile disparità di trattamento e la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di questa normativa.
Queste misure in ogni caso devono infatti assolvere una finalità preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino.
Pertanto, il Giudice del tribunale di Parma designato per la trattazione, considerando quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale, si e’ espresso positivamente, accogliendo il ricorso presentato, essendo pacifico che la ricorrente al momento della domanda avesse diritto alla percezione dell’assegno di natalità, per ciascuno dei figli, in quanto in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della misura richiesta.
Leggi e scarica qui la ---> SENTENZA TRIBUNALE DI PARMA