Dal 1° luglio 2026 cambia il modo in cui i dipendenti del settore privato entrano nella previdenza complementare. Da tale data chi viene assunto per la prima volta e non effettua nessuna scelta, è automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare fin dal primo giorno. La stessa regola vale, con alcune particolarità, per chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026.
Lo prevede la Legge di Bilancio n. 199/2025, che ha modificato il D.lgs. n. 252/2005 sostituendo il "silenzio-assenso" con l'adesione automatica. La Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 ne ha fissato le istruzioni operative.
Ecco cosa cambia per i due gruppi di lavoratrici e lavoratori direttamente interessati: chi viene assunto per la prima volta e chi cambia lavoro dal 2026.
A chi si applica (e a chi no)
Le novità riguardano le assunzioni di dipendenti del settore privato dal 1° luglio 2026 (esclusi i domestici). Restano fuori chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 e chi ha già un rapporto in corso senza nuove assunzioni dopo quella data. Il meccanismo si attiva quando inizia un nuovo rapporto di lavoro.
Lavoratrici e lavoratori assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026
Al momento dell'assunzione il lavoratore è già “aderente”: il TFR maturando va a un fondo pensione in automatico, salvo rinuncia entro 60 giorni. Con l'adesione scatta l'obbligo di versare l'intero TFR, il contributo del lavoratore e quello del datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto collettivo. Se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale, il contributo del lavoratore non è obbligatorio: chi non vuole versarlo lo dichiara entro 60 giorni.
A quale fondo si viene iscritti
Spetta al datore di lavoro individuare il fondo di destinazione, in base ai contratti collettivi applicati:
- la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (anche territoriali o aziendali)
- se ci sono più fondi di riferimento, quello individuato dall'accordo aziendale oppure, in mancanza, il fondo in cui risulta iscritto il maggior numero di lavoratori alla data di assunzione
- in assenza di accordi o contratti, il TFR confluisce nella forma residuale individuata dal decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 85, oggi il Fondo Pensione Cometa. In questo caso non sono dovuti i contributi del datore né del lavoratore, perché mancano accordi collettivi di riferimento
Rinuncia entro 60 giorni
L'adesione automatica non toglie la libertà di scelta: entro 60 giorni si può rinunciare (atto comunicato al datore, con effetto retroattivo), ma attenzione: il silenzio vale come conferma. L'automatismo non si applica ai contratti a termine sotto i 60 giorni e se il rapporto cessa prima di quel termine. Le sospensioni dell'attività non fermano il conteggio dei 60 giorni.
Dopo la rinuncia si può:
- aderire a un altro fondo liberamente scelto (entro 60 giorni si può destinare solo una percentuale del TFR secondo gli accordi)
- mantenere il TFR in azienda / Fondo di tesoreria, scelta sempre revocabile in seguito.
I versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.
Lavoratrici e lavoratori che cambiano lavoro dopo il 30 giugno 2026
Il meccanismo riguarda anche chi non è alla prima assunzione ma attiva un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026. Qui molto dipende dall’adesione alla forma pensionistica complementare già in essere al momento dell'assunzione. Ecco le casistiche chiarite dalla COVIP:
- già iscritti a un fondo ma senza versare il TFR: l'adesione automatica non opera.
- già iscritti con conferimento del TFR: entro 60 giorni si indica a quale fondo destinare il TFR. In mancanza scatta l'automatismo con l'intero TFR (salvo destinarne una percentuale). Per chi è iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 29 aprile 1993, in assenza di accordi, la quota non può essere inferiore al 50%
- chi dichiara di non avere un'adesione in corso con TFR: il datore gestisce il TFR secondo l'art. 2120 c.c.; la scelta è rivedibile in ogni momento.
- chi aveva aderito e poi riscattato interamente la posizione: non è interessato dall'adesione automatica
- chi ha perso i requisiti del fondo precedente ma non ha riscattato interamente: rientra nel meccanismo.
Perché informarsi prima
L'adesione automatica conferma il principio della libera scelta: il lavoratore decide se restare nel fondo, rinunciare o aderire altrove. Proprio per questo è importante capire bene le opzioni entro i 60 giorni, perché la scelta incide sul TFR, sui contributi e sulle prestazioni future.
Una precisazione importante
Ad oggi non è stata ancora pubblicata la modulistica ufficiale per esercitare la rinuncia o le altre scelte previste dalle nuove norme, né per i lavoratori di prima assunzione né per chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026.
Hai dubbi?
Prima di decidere, verifica qual è il fondo previsto dal tuo contratto, quanto versa il datore di lavoro, quali sono i costi, i vantaggi fiscali e le prestazioni a cui puoi accedere.


