Legge di bilancioLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

NORME SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto-Legge n° 25/2025 convertito in legge n° 69/2025 ha:

  • abrogato le residue norme di tutela dei dipendenti pubblici affetti da malattia Covid-19;
  • ripristinato per il biennio 2025-2026 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a determinate condizioni;
  • esteso ai dipendenti pubblici assunti dal 16 marzo 2025 la tutela della invalidità già prevista per i lavoratori privati dalla legge n° 222/1984.

CORREZIONI FISCALI

Il decreto legislativo n° 192 del 18 dicembre 2025 ha corretto due vicende fiscali che erano emerse dopo le ultime modifiche:

  • da un lato ha previsto che i contribuenti possano fruire delle agevolazioni fiscali per spese sostenute per familiari fiscalmente a carico anche nel caso in cui non vengano fruite le detrazioni per familiari a carico;
  • dall’altro lato, ha previsto ufficialmente che lo sgravio fiscale per chi fruisce dell’incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro (Bonus Calderone) trovi applicazione anche per gli iscritti ai fondi di previdenza “esclusivi”.

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Il decreto-legge n° 200/2025 (c.d. Milleproroghe) ha:

  • prorogato fino al 31.12.2026 i termini di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori dei dipendenti pubblici (dipendenti e collaboratori);
  • esteso al 31.12.2021 i periodi retributivi per i quali sono inapplicabili i termini di prescrizione;
  • prorogato al 31.12.2026 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili.

LA LEGGE DI BILANCIO 2026 (N° 199/2026)

IRPEF

C’è un ulteriore intervento sulla struttura degli scaglioni e delle relative aliquote con la riduzione al 33% di quella intermedia; quindi, risulta così strutturata:

  • Redditi fino a 28.000 euro                  aliquota 23%
  • Redditi fra 28.000 e 50.000 euro   aliquota 33%
  • Redditi oltre 50.000 euro                   aliquota 43%

APE SOCIALE

L’anticipo pensionistico viene prorogato fino al 31.12.2026, lasciando invariate le condizioni di accesso già previste fino al 2025:

  • età anagrafica: 63 anni e 5 mesi
  • anzianità contributiva:

- almeno 30 anni per disoccupati a seguito di licenziamento, caregivers, invalidi con invalidità riconosciuta almeno al 74%;

- almeno 36 anni per lavoratori addetti a lavori gravosi.

È prevista una riduzione per le donne, pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni.

L’assegno, corrisposto fino al conseguimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, è pari all’importo della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, l’importo massimo di pagamento non può superare il limite di 1.500 euro. L’assegno non è cumulabile con reddito da lavoro dipendente o autonomo. È cumulabile solo con lavoro autonomo occasionale se non supera il limite di 5.000 euro annuali.

L’APE sociale non può essere riconosciuto nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale, lo status di invalido pari o superiore al 74% oppure si sia verificato il decesso dell’assistito.

OPZIONE DONNA E QUOTA 103

Contrariamente a quanto avvenuto nelle manovre degli ultimi anni, nel 2026 non troveremo più applicabili le norme che consentivano di accedere a pensione con “opzione donna” (35 anni di contributi, 61 anni di età, disabili e caregiver) e le norme che consentivano di accedere a pensione con “quota 103” (41 anni di contributi e 62 anni di età).

Resta la possibilità di fruire di tali prestazioni per chi avesse maturato i requisiti negli anni precedenti.

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

Chi, entro il 31.12.2026, matura i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) e decide di continuare a lavorare, può chiedere la corresponsione in busta paga della quota di contributi pensionistici a proprio carico, previa certificazione da parte di INPS.

In tale ipotesi, l’importo corrispondente alla quota dei contributi a carico del lavoratore non è utile ai fini pensionistici poiché viene accreditata solo la quota a carico del datore di lavoro.

La quota del lavoratore è corrisposta direttamente in busta paga ed è esclusa dall’imponibile contributivo e fiscale.

Rimane fruibile anche per chi avesse maturato il diritto a quota 103 entro il 31 dicembre 2025.

LA DINAMICA DI SPERANZA DI VITA

Dopo la ufficializzazione relativa all’aumento della speranza di vita che avrebbe dovuto essere di 3 mesi nel 2027 e con le ulteriori previsioni di aumento di altri 3 mesi nel 2029 e di ulteriori 2 mesi nel 2031, nella manovra è stato previsto che i 3 mesi del 2027 saranno applicati in misura graduale, e cioè:

  • 1 mese nel 2027;
  • 2 mesi nel 2028.

Sono anche state previste delle casistiche di deroga da tale incremento riservate a coloro che accedono :

  • alla pensione di vecchiaia, relativamente all’età anagrafica;

  • alla pensione anticipata, relativamente alla anzianità contributiva;
  • alla pensione anticipata dei precoci, relativamente alla anzianità contributiva;

  • alla pensione per lavori usuranti, relativamente sia all’età anagrafica che alla quota loro richiesta.

La deroga è riservata a coloro che svolgono i lavoro gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, ovvero 7 anni negli ultimi 10 anni, o che svolgono i lavori usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, ovvero per metà della vita lavorativa.

Per tutti è necessario avere almeno 30 anni di contribuzione.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL SILENZIO ASSENSO

La manovra modifica diverse parti della normativa relativa alla previdenza complementare alcune della quali già vigenti, altre ancora in attesa di regolamentazioni che antro il 30 giugno dovrà diramare la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

La norma già vigente è quella fiscale, che dal 2026 aumenta leggermente la quota di versamenti complessivamente deducibile fiscalmente, e cioè passiamo da 5.164,87 a 5.300 euro.

La parte prossima è la più importante perché prevederà l’iscrizione obbligatoria per i nuovi assunti alla previdenza complementare con il principio del silenzio assenso che non riguarderà più il solo conferimento del TFR come accaduto fino ad oggi, bensì l’intera contribuzione dovuta: TFR, quota contrattuale datore di lavoro e quota lavoratore.

Rimarrà comunque la possibilità di recesso da parte del lavoratore da esercitare entro 30 giorni.

In sostanza si estende ai lavoratori privati un principio che già ha trovato applicazione per i dipendenti pubblici a partire del 1° gennaio 2019.

I TEMPI DI ATTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Per questa problematica è prevista una evoluzione forse ancora prima che la novità della legge di bilancio possa avere efficacia.

Sono infatti anni che si discute su questo argomento con interventi anche importanti della Corte costituzionale, l’ultimo recentissimo (Ordinanza n° 25 del 12 febbraio/5 marzo 2026), che hanno messo in evidenza la sostanziale illegittimità dell’attuale impianto normativo.

Ebbene, la legge di bilancio non fa altro che ridurre il termine di 12 mesi a 9 mesi, previsto per chi cessa per limiti età, ma solo per coloro che matureranno i requisiti pensionistici a partire del 1° gennaio 2027.

Restano invece immutati:

  • i più brevi limiti (105 giorni) per chi cessa per invalidità o morte;

  • i 12 mesi per chi cessa il rapporto di lavoro a tempo determinato;

  • i 24 mesi per chi cessa per dimissioni volontarie;

  • tutti gli allungamenti previsti per l’accesso a determinate prestazioni pensionistiche (APE sociale, RITA, pensione anticipata in cumulo, pensione anticipata precoci, pensione quota 103).

Restano altrettanto immutate le disposizioni che prevedono la rateazione nella erogazione della prestazione:

  • i primi 50.000 euro entro i limiti sopra ricordati;

  • gli ulteriori 50.000 (o l’eccedenza) dopo un ulteriore anno;

  • la parte eccedente i 100.000 dopo un ulteriore anno.

Su tutto questo la Corte costituzionale minaccia un intervento pesante se nel frattempo (entro il 14 gennaio 2027) il legislatore non interviene a riformare l’intero sistema.

BONUS MAMME

La Legge di bilancio ha modificato alcune norme relative al “bonus mamme” regolamentandolo in modo ancora diverso e aumentandolo per l’anno 2026.

Viene rimandata al 2027 tutta la nuova regolamentazione.