La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.27bis del Dlgs 151/2001 per la parte in cui nega il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne, riconosciute legittimamente come genitori nei registri di stato civile, dopo l'accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA), praticata legittimamente all’estero.
La Corte riconosce nella coppia omogenitoriale femminile, compiti differenziati tra la madre biologica e la madre intenzionale che nella coppia funge da figura equiparabile a quella paterna, da qui il diritto al congedo di paternità obbligatorio.
Inizialmente, nel giudizio di primo grado, era stata denunciata la condotta discriminatoria dell’INPS, che aveva adottato una procedura informatica che non consentiva alle coppie di genitori dello stesso sesso, riconosciute nei registri dello stato civile, di presentare domanda in via telematica sul portale web dell’Istituto per fruire dei congedi parentali, dei periodi di riposo e delle indennità previsti dal d.lgs. n. 151 del 2001.
Il sistema segnalava infatti un errore al momento dell’inserimento dei codici fiscali di due persone dello stesso genere.
Nel corso del giudizio l’INPS aveva modificato la propria piattaforma informatica, consentendo a ciascuno dei genitori, indipendentemente dal genere e dall’inserimento del codice fiscale, l’inoltro in via telematica della domanda di congedo parentale.
Il giudice di primo grado si era però limitato a ordinare all’INPS la modifica del sistema senza affermare il diritto delle suddette coppie omogenitoriali femminili di fruire di tutti i congedi al pari delle coppie eterosessuali.
Il congedo di paternità obbligatorio, infatti, era stato inserito con esclusivo riferimento al «padre» in una coppia di genitori di genere diverso, nonostante nel nostro ordinamento siano presenti casi in cui l’esistenza del legame genitoriale di coppie formate da persone dello stesso sesso sia riconosciuta sul piano giuridico, a seguito di sentenze divenute definitive o qualora le coppie abbiano ottenuto la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e l’ iscrizione come genitori nei registri dello stato civile.
Con la sentenza n.115/2025 è stata pertanto riconosciuta la condizione della donna che non ha partorito (e che riveste il ruolo di «secondo genitore» in una coppia di due donne, genitori secondo i registri dello stato civile), ritenuta equivalente a quella del «padre» in una coppia di genitori formata da persone di sesso diverso, tenuto conto della comune esigenza di cura del minore.
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