Legge di bilancioLE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024 (LEGGE DI BILANCIO 2025)

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - INPS Gestione Dipendenti Pubblici

Il decreto-legge n° 202/2024 (c.d. Milleproroghe) ha:

  • prorogato fino al 31.12.2025 i termini di sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori dei dipendenti pubblici (dipendenti e collaboratori)
  • esteso al 31.12.2020 i periodi retributivi per i quali sono inapplicabili i termini di prescrizione
  • prorogato al 31.12.2025 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili

COLLEGATO LAVORO

La legge n° 203/2024, articolo 19, regolamenta alcune modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che hanno però un diretto collegamento con il diritto alla NASpI.

Si prevede, infatti, che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, se superiore a quindici giorni, il datore di lavoro attiva una particolare procedura nei confronti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine delle opportune verifiche sulla veridicità della comunicazioni del datore.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni volontarie) e pertanto non sorge il diritto alla NASpI.

Il meccanismo di adesione al Fondo Credito viene regolamentato dal 01/01/2025, diventa strutturale la possibilità di aderire al fondo credito in qualsiasi momento successivo al pensionamento sia per i dipendenti pubblici ex iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, sia per i dipendenti pubblici ex iscritti al regime generale (AGO).

Quindi il soggetto può iscriversi in qualsiasi momento tenendo però presente che:

  • la adesione al Fondo Credito non è revocabile;
  • per chi si iscrive dopo il pensionamento le prestazioni del Fondo sono accessibili solo dopo 12 mesi dalla adesione.

Armonizzazione delle tempistiche di richiesta della certificazione all’INPS per l’accesso a talune prestazioni.

Dal 2025 le richieste di Ape sociale e pensione anticipata dei precoci hanno gli stessi termini di presentazione:

  • 1° step - 31 marzo 2025

  • 2° step  - 15 luglio 2025

  • 3° step -  3 novembre 2025

Si chiude poi una vicenda che si trascina da oltre 7 anni in merito alla riscattabilità di periodi oggetto di omissione contributiva.

Dopo una sentenza di cassazione a sezioni unite (n° 21302/2017) si era provocato un blocco per le domande di riscatto presentate dopo 15 anni.

E’ inserito nell’articolo 13 della legge n° 1338/1962 il comma 7 secondo il quale, una volta decorsi i termini per l’esercizio del diritto al riscatto da parte del datore di lavoro o da parte del lavoratore. Il lavoratore può comunque sempre esercitare il diritto, fermo restando l’onere della prova, con onere interamente a proprio carico senza rivalsa nei confronti del datore di lavoro.

LA LEGGE DI BILANCIO 2025 (N° 207/2025)

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

Chi, entro il 31.12.2025, matura i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) o per la pensione anticipata flessibile (quota 103) e decide di continuare a lavorare, può chiedere la corresponsione in busta paga della quota di contributi pensionistici a proprio carico, previa certificazione da parte di INPS.

In tale ipotesi, l’importo corrispondente alla quota dei contributi a carico del lavoratore non è utile ai fini pensionistici poiché viene accreditata solo la quota a carico del datore di lavoro.

La quota del lavoratore è corrisposta direttamente in busta paga. E’ esclusa dall’imponibile contributivo e fiscale.

L’esclusione dalla base imponibile fiscale rappresenta una novità rispetto alla precedente norma; per i dipendenti pubblici si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER I PUBBLICI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i limiti ordinamentali dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (attuali 67 anni di età).

Viene pertanto meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, in possesso del requisito per la pensione anticipata, abbiano raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età.

E’ abrogata anche la norma che consentiva alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che avesse maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. limiti di servizio).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La pubblica amministrazione può concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni (non oltre il compimento del settantesimo anno di età) “anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.

La possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato la direttiva che da le indicazioni per applicare detta normativa.

LA NASpI

Si regolamenta l’accesso alla NASpI in determinate condizioni.

I lavoratori che si sono dimessi da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente sono assunti da un altro datore di lavoro e vengono poi licenziati, hanno diritto alla NASpI solo se risultano almeno 13 settimane di contributi nel nuovo rapporto di lavoro.

L’ ARTICOLO 2-TER

Viene abrogato, a partire dal 1° gennaio 2025, l’articolo 2-ter del decreto-legge n° 30/1974, convertito in legge n° 114/1974, che consentiva di trasformare le pensioni a carico delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi in pensioni a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti in presenza dei prescritti requisiti, se più favorevoli all’età pensionabile.

OPZIONE DONNA

Viene prorogata l’applicazione di Opzione Donna, alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Il trattamento pensionistico anticipato prevede applicazione del metodo di calcolo contributivo e potrà essere riconosciuto alle donne con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 59 anni (lavoratrici con almeno 2 figli), a 60 anni (per le lavoratrici con un figlio) o a 61 anni (per le lavoratrici senza figli) che si trovino nelle condizioni normative previste (invalide, caregiver, licenziate da un tavolo di crisi).

Restano confermate le finestre di 12 mesi per le lavoratici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103

La legge di Bilancio proroga la pensione anticipata flessibile – Quota 103 per il 2025 con gli stessi requisiti del 2024: 62 anni di età e 41 di contribuzione, più finestra di 7/9 mesi, rispettivamente per dipendenti privati e pubblici, regole di calcolo del sistema contributivo e valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il Trattamento Minimo INPS fino all’età pensionabile.

Restano fermi i requisiti previsti per la quota 103 del 2023 (62 anni + 41 di contributi nell’anno 2023, calcolo con sistema misto, valore lordo della pensione non superiore a 5 volte il TM + finestra di 3/6 mesi per privati/pubblici).

APE SOCIALE

L’anticipo pensionistico viene prorogato fino al 31.12.2025, lasciando invariate le condizioni di accesso già previste per il 2024:

  • età anagrafica: 63 anni e 5 mesi
  • anzianità contributiva:

- almeno 30 anni  per disoccupati a seguito di licenziamento, caregivers, invalidi con invalidità riconosciuta almeno al 74%

- almeno 36 anni per lavoratori addetti a lavori gravosi

È prevista una riduzione per le donne, pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni.

L’assegno, corrisposto fino al conseguimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, è pari all’importo della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, l’importo massimo di pagamento non può superare il limite di 1500 euro. L’assegno non e’ cumulabile con reddito da lavoro dipendente o autonomo. E’ cumulabile solo con lavoro autonomo occasionale se non supera il limite di 5000 euro annuali.

L’APE sociale non può essere riconosciuta nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale, lo status di invalido pari o superiore al 74% oppure si sia verificato il decesso dell’assistito.