AFAMIl Ministero dell'Università e della Ricerca con la nota n.637 del 16 gennaio 2025 comunica i termini per presentare la cessazione dal servizio dal 1° novembre 2025 del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) per l'anno accademico 2025/2026.

TERMINI:

Entro il 3 febbraio 2025: Presentazione all'istituzione di titolarità delle domande di cessazione, di trattenimento in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale.

Entro il 7 febbraio 2025: Presentazione delle domande di permanenza in servizio del personale docente.

Entro il 13 febbraio 2025: Presentazione dell’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione.

Entro il 17 febbraio 2025: Accertamento, da parte delle istituzioni, della sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, al trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione; comunicazione dell'eventuale mancata maturazione di tale diritto.

18 febbraio 2025: data in cui si intendono accettate le domande di cessazione dal servizio, senza emissione di un atto formale.

1° novembre 2025: decorrenza delle cessazioni

REQUISITI RICHIESTI:

PERSONALE DOCENTE e TECNICO AMMINISTRATIVO

Pensione di vecchiaia: 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025 con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), entro il 31 dicembre 2025, con esclusione di qualsiasi arrotondamento.

Quota 103: anzianità anagrafica di almeno 62 anni e contributiva di almeno 41 anni. Tale opzione prevede un sistema di calcolo contributivo per chi matura i requisiti nel corso degli anni 2024 e 2025.

Quota 102: anzianità anagrafica di almeno 64 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022.

Quota 100: anzianità anagrafica di almeno 62 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021.

Opzione donna: 61 anni d’età (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024. Il diritto è riconosciuto alle lavoratrici di sesso femminile che siano caregivers o con invalidità di almeno il 74%. Tale opzione comporta il calcolo contributivo dell’intero assegno pensionistico.

Ape sociale: 36 anni di contributi e 63 anni e 5 mesi (63 anni se maturati entro il 2023). Si tratta di un’indennità riconosciuta dall’Inps fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ai caregivers o invalidi civili al 74 per cento.

Il pensionamento con i requisiti quota 103, quota 102, quota 100, nonché l’APE sociale, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

DOCENTI- PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI COMPIUTI

Le/I docenti di ruolo possono chiedere il trattenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva.

La domanda non è soggetta a valutazioni di natura discrezionale e non rappresenta un vincolo per i successivi anni accademici.

Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 21 gennaio 2025 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio.

La mancata risposta comporta il collocamento a riposo d’ufficio per le/i docenti che entro il 31 ottobre 2025 compiano 65 anni avendo maturato la massima anzianità contributiva o 67 anni con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Nel caso di docenti che avrebbero diritto alla pensione anticipata e nei confronti dei quali non sussiste l’obbligo di collocamento a riposo (massima anzianità contributiva ma età inferiore ai 65 anni al 31 ottobre 2025), l’assenza di un’istanza di cessazione equivale a una manifestazione di volontà di permanere in servizio.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Collocamento a riposo d'ufficio

La Legge di Bilancio 2025 ha abrogato l’obbligo di collocamento in pensione d’ufficio, rivolto ai dipendenti in possesso del requisito per la pensione anticipata che avessero raggiunto i 65 anni d’età.

Pertanto, deve essere collocato a riposo d’ufficio solo:

  • il personale tecnico-amministrativo che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2025 e abbia maturato a tale data almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Trattenimento in servizio

Ne ha diritto, presentando domanda, il personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2025 e che non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2025). L’istanza deve essere inviata entro il 3 febbraio 2025. Il trattenimento in servizio sarà disposto, al massimo fino al 70° anno di età, entro il 17 febbraio 2025.

La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all’età o all’anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 18 febbraio 2025.

Trattenimento in servizio facoltativo

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto la nuova tipologia di trattenimento in servizio facoltativa: le Pubbliche Amministrazioni possono, per esigenze organizzative, individuare il personale al quale proporre il trattenimento in servizio fino al 70°anno d’età, previa disponibilità dell’interessato e nei limiti del 10% delle assunzioni autorizzate.

Tempistiche:

Entro il 10 febbraio 2025: Verifica requisiti;

Entro il 17 febbraio 2025: delibera delle motivazioni e disposizione del trattenimento in servizio facoltativo.

Risoluzione unilaterale facoltativa del rapporto di lavoro

Con la nuova Legge di Bilancio 2025 non è più prevista la possibilità di interrompere in via unilaterale il rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità:

  • on-line accedendo al sito INPS;

  • tramite il Contact Center Multicanale ;

  • tramite gli uffici del patronato INCA CGIL, clicca qui --- > SEDI INCA CGIL in EMILIA-ROMAGNA