INFORTUNI SUL LAVORO BISIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n.75 del 18 Maggio 2023 tramite il quale definisce, per l’anno in corso gli IMPORTI AGGIORNATI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE UNA TANTUM DESTINATE ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO. 

La prestazione consiste in una somma una tantum, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, riconosciuta in favore dei superstiti:

  • al coniuge/unito civilmente, fino alla morte o a nuovo matrimonio

  • ai figli: fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea; figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.

 In mancanza di tali soggetti:

  • ai genitori, se a carico del lavoratore deceduto;

  • ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.

L’importo spettante al nucleo familiare è determinato in relazione ai seguenti parametri:

  • numero dei componenti del nucleo superstite;
  • risorse disponibili del fondo;
  • andamento del fenomeno infortunistico.

Per gli infortuni sul lavoro verificatisi nell’anno 2023, l’importo della prestazione spettante ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro è così determinato:

  • 4.000 euro per nucleo familiare con un solo superstite;

  • 7.500 euro per nucleo familiare con due superstiti;

  • 11.000 euro per nucleo familiare con tre superstiti;

  • 14.500 euro per nucleo familiare con più di tre superstiti.

La prestazione è corrisposta per gli infortuni sul lavoro, che hanno comportato il decesso del lavoratore, accaduti successivamente al 1° gennaio 2007 e interessa sia lavoratori assicurati presso l'Inail sia lavoratori che risultano sprovvisti di tale assicurazione (militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi), nonché i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

La domanda per ottenere la prestazione va presentata dai superstiti entro 40 giorni dal decesso del lavoratore alla sede territoriale INAIL competente.